Caldaia: il controllo obbligatorio, il bollino e le multe a chi non lo fa
Chi ha una caldaia in casa deve rispettare periodicità, libretto e bollino fissati dalla Regione Toscana: ecco cifre, scadenze e sanzioni.

- <parameter name="item">Il controllo di efficienza energetica è gestito dalla Regione Toscana tramite il portale SIERT dal 2017
Chi ha una caldaia in casa, in affitto o di proprietà, è tenuto per legge a farla controllare periodicamente da un tecnico abilitato e a far certificare il controllo con un bollino pagato alla Regione Toscana: chi salta la scadenza rischia una sanzione fino a 3.000 euro.
Chi deve occuparsene
Non è detto che sia il proprietario di casa. Secondo le Faq pubblicate dalla Regione Toscana, il responsabile dell'impianto termico è l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio. Chi vive in affitto, quindi, è responsabile in prima persona della caldaia di casa, anche se non ne è proprietario.
Cosa fare, in ordine
- Controllare la periodicità del proprio impianto. Dal 1° gennaio 2017 la Regione Toscana riassume le competenze degli enti locali in materia di controlli di efficienza energetica degli impianti termici, obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW, con contenuti e periodicità stabiliti dalle norme.
- Incaricare un manutentore abilitato dal DM 37/2008, che effettua il controllo e redige il rapporto di efficienza energetica (RCEE).
- Far pagare il bollino in occasione del controllo: lo versa il manutentore per conto del cittadino attraverso il portale regionale SIERT.
- Conservare il libretto di impianto aggiornato con tutti gli interventi.
- Verificare l'invio del rapporto: il manutentore deve trasmettere copia del RCEE, completo di bollino pagato, all'Agenzia entro 60 giorni dalla firma dello stesso.
Ogni quanto va fatto il controllo
La periodicità dipende dal tipo di impianto e dalla potenza, secondo la Tabella A pubblicata dalla Regione Toscana:
| Tipologia impianto | Potenza | Periodicità |
|---|---|---|
| Generatori a gasolio o combustibile solido | fino a 100 kW | ogni 2 anni |
| Generatori a gasolio o combustibile solido | oltre 100 kW | ogni anno |
| Generatori a gas metano o GPL | fino a 100 kW | 4 anni dal primo controllo, poi ogni 2 anni |
| Generatori a gas metano o GPL | oltre 100 kW | ogni 2 anni |
| Macchine frigorifere/pompe di calore a compressione elettrica | fino a 100 kW | ogni 4 anni |
| Macchine frigorifere/pompe di calore a compressione elettrica | oltre 100 kW | ogni 2 anni |
| Sottostazioni di teleriscaldamento | oltre 10 kW | ogni 4 anni |
Per la stragrande maggioranza delle case della provincia — caldaie a gas metano o GPL fino a 100 kW — vale quindi la regola: primo controllo dopo 4 anni dalla messa in servizio, poi un controllo ogni 2 anni.
Quanto costa il bollino
Gli importi, fissati con la delibera di Giunta Regionale n.1402 del 27/12/2016 e ancora in vigore, sono questi:
| Tipo impianto | Potenza | Importo |
|---|---|---|
| Generatore di calore a fiamma | fino a 100 kW | 20,00 € |
| Generatore di calore a fiamma | oltre 100 fino a 350 kW | 60,00 € |
| Generatore di calore a fiamma | oltre 350 kW | 80,00 € |
| Macchine frigorifere/pompe di calore | fino a 35 kW | 10,00 € |
| Macchine frigorifere/pompe di calore | oltre 35 fino a 100 kW | 12,00 € |
| Macchine frigorifere/pompe di calore | oltre 100 kW | 20,00 € |
| Impianti cogenerativi | fino a 100 kW | 15,00 € |
Per una caldaia domestica a gas, la cifra da considerare è quindi 20 euro, invariata dal 2017.
Le sanzioni
Chi non effettua i controlli o non adegua l'impianto nei tempi fissati da un ispettore rischia le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005, di importo compreso tra i 500,00 e 3.000,00 euro, come confermato dalle Faq ufficiali della Regione Toscana. A questo si aggiunge il rischio di un'ispezione a pagamento: gli impianti per i quali non è pervenuto nei termini il rapporto di efficienza energetica sono soggetti a ispezioni con onere a carico dell'utente, oltre alle sanzioni amministrative previste.
Cosa va storto
L'errore più comune è pensare che la manutenzione annuale del tecnico equivalga automaticamente al controllo di efficienza energetica da inviare alla Regione: sono due cose diverse e solo il secondo richiede il bollino e l'invio del rapporto tramite il portale SIERT. Un altro errore frequente è ignorare che le sanzioni sono retroattive: se al momento di un controllo mancano i bollini degli anni precedenti, la multa si applica comunque, anche se l'ultima manutenzione è stata fatta regolarmente.
Caldaie spente
Chi ha staccato l'impianto non deve eseguire controlli né manutenzione, ma lo stacco va segnalato formalmente e annotato sul libretto di impianto, altrimenti l'impianto risulta ancora attivo agli occhi della Regione.
A chi rivolgersi
Dal 2017 la competenza non è più comunale ma regionale: tutte le pratiche passano attraverso il portale SIERT (Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica), gestito dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) S.p.A., all'indirizzo www.siert.regione.toscana.it. È lì che il manutentore registra il rapporto di controllo e il cittadino può verificare, tramite il Catasto Impianti Termici, lo stato della propria pratica.



