Assegno di inclusione: requisiti, importi, rinnovo e cause di sospensione
Dal 2026 cambia il rinnovo dell'ADI: niente più mese di stop, ma prima mensilità dimezzata. Ecco requisiti, soglie ISEE e importi aggiornati.

- Sospensione se la DSU scade e non viene rinnovata
- o se cambia la composizione del nucleo senza comunicarlo
Le famiglie in difficoltà economica che percepiscono l'Assegno di inclusione (ADI) devono sapere che dal 2026 il rinnovo non comporta più l'interruzione di un mese del pagamento, ma la prima mensilità del nuovo ciclo arriva dimezzata.
Chi può richiederlo
L'ADI è una misura nazionale di sostegno al reddito rivolta ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica. Secondo la scheda ufficiale pubblicata da Confcommercio sulla base della normativa vigente, l'Assegno di inclusione è rivolto ai nuclei familiari in cui siano presenti, alternativamente: persone con disabilità; minorenni; persone di età superiore ai 60 anni; persone in condizione di svantaggio la cui situazione rientri nelle casistiche dell'elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro. Possono fare domanda cittadini europei o loro familiari con permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente; cittadini di altri Paesi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolari dello status di protezione internazionale o di apolide. È inoltre richiesta la residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, requisito che vale per tutta la durata dell'erogazione e si estende ai familiari.
Le soglie economiche
I requisiti economici da rispettare sono: un ISEE inferiore a 10.140 euro annui, nel caso di nuclei familiari con minorenni l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013; reddito familiare inferiore alla soglia di 6.500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo è composto solo da persone con almeno 67 anni, o da queste e da familiari con disabilità grave o non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 8.190 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Sul fronte patrimoniale occorre un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) con un valore ai fini IMU non superiore a 30.000 euro e un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, con ulteriori incrementi per minorenni e componenti con disabilità. Sono esclusi dal beneficio i nuclei in cui qualcuno possiede autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli superiori a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta, salvo le agevolazioni per disabilità, oppure navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili.
Quanto vale l'assegno
Il beneficio è composto da due quote. La prima è un'integrazione del reddito familiare fino a 6.500 euro annui, che sale a 8.190 euro per i nuclei di soli over 67 o con componenti disabili gravi. A questa si può aggiungere un contributo per l'affitto, pari al canone annuo del contratto registrato fino a 3.640 euro annui; 1.950 euro annui se il nucleo è composto solo da persone con almeno 67 anni o da persone con almeno 67 anni e familiari con disabilità grave o non autosufficienti. Il beneficio complessivo non può comunque essere inferiore a 480 euro annui.
A titolo di confronto, secondo i dati INPS riportati da Confcommercio l'importo medio mensile erogato nel 2025 è stato di circa 755 euro, con oscillazioni mensili comprese tra 641 e 1.005 euro a seconda del periodo.
Cosa cambia nel 2026: il rinnovo senza interruzione
La novità più rilevante del 2026 riguarda il passaggio da un ciclo di erogazione al successivo. Fino al 2025, al termine dei primi 18 mesi di ADI scattava una sospensione obbligatoria di un mese prima di poter accedere al rinnovo per altri 12 mesi, e la stessa pausa si ripeteva a ogni scadenza annuale. Come chiarisce l'INPS nella pagina dedicata alle novità 2026, la principale modifica riguarda l'eliminazione del mese di sospensione che, finora, interveniva dopo i primi 18 mesi di erogazione e dopo ciascun rinnovo. Resta fermo che il beneficio continua ad avere una durata massima di 18 mesi, rinnovabile per 12 mesi, e la prima mensilità del rinnovo sarà pari al 50% dell'importo spettante.
Perché il meccanismo funzioni, i nuclei familiari che presentano domanda di rinnovo già dal mese successivo all'ultimo pagamento potranno evitare interruzioni nel sostegno economico. In pratica, chi aspetta anche un solo mese in più a presentare la domanda perde la continuità del pagamento.
COSA VA STORTO
L'errore più comune è presentare la domanda di rinnovo troppo tardi, oppure lasciare scadere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da cui dipende l'ISEE. Senza un ISEE valido sotto la soglia di 10.140 euro l'erogazione si blocca. Un secondo errore riguarda i nuclei che cambiano composizione (nascite, decessi, nuovi conviventi) senza aggiornare la pratica: secondo quanto riportato da Confcommercio, i nuclei che non hanno subito variazioni non devono ripetere l'iscrizione al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) né firmare un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD), perché restano infatti validi l'iscrizione al SIISL e il PAD già sottoscritti in occasione della precedente domanda, che vengono automaticamente associati al rinnovo. Chi invece ha avuto variazioni nel nucleo deve rifare entrambi i passaggi, pena il blocco della pratica.
Dove e come fare domanda
La domanda si presenta online tramite il sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure rivolgendosi a un CAF o a un patronato, che offrono assistenza gratuita nella compilazione della DSU e nella sottoscrizione del PAD. Dopo la domanda, il richiedente deve inoltre completare il percorso con i servizi sociali del proprio Comune di residenza, passaggio necessario per l'attivazione del patto di inclusione sociale e lavorativa. Per i cittadini di Grosseto e provincia, le informazioni su appuntamenti e modalità di accesso ai servizi sociali comunali vanno richieste direttamente agli uffici del proprio Comune, poiché orari e recapiti possono variare e non sono oggetto di questa guida.



