Soldi e scadenze · Grosseto

Bonus ristrutturazione: le aliquote in vigore, il tetto di spesa e gli errori da evitare

Per chi ristruttura casa a Grosseto e in provincia: il 50% vale solo per l'abitazione principale, il 36% per le altre case, fino al 31 dicembre 2026.

Via Saffi, walls of Grosseto, Tuscany
Foto d'archivio · Foto Alienautic / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
In breve
  • Detrazione al 50% solo per l'abitazione principale, al 36% per le altre case, fino al 31 dicembre 2026
  • Tetto di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare, detrazione in dieci rate annuali uguali
  • Il pagamento va fatto con bonifico parlante: causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA dell'impresa
  • L'errore più frequente è pagare con bonifico ordinario o senza i dati corretti, perdendo la detrazione

Chi ristruttura casa a Grosseto e in provincia nel 2026 deve sapere che la detrazione fiscale non è uguale per tutti: dipende da chi paga i lavori e da che uso fa dell'immobile.

Le due aliquote in vigore

Nel 2026 il bonus ristrutturazione, disciplinato dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede due percentuali diverse. Nel 2026 l'aliquota ordinaria è del 36%, mentre sale al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per lavori sull'unità adibita ad abitazione principale. Il limite resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali.

La proroga di queste aliquote per tutto il 2026 è stata disposta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Anno Abitazione principale Altri immobili Tetto di spesa
2026 50% 36% 96.000 euro per unità
2027 36% 30% 96.000 euro per unità

Per fare un esempio concreto: su una spesa di 30.000 euro con aliquota al 50% la detrazione teorica è di 15.000 euro, cioè 1.500 euro l'anno per dieci anni; con l'aliquota al 36% la detrazione complessiva scende a 10.800 euro, pari a 1.080 euro annui. La rata, in ogni caso, può essere usata solo entro i limiti dell'Irpef dovuta in quell'anno: l'eventuale eccedenza non si recupera e, di norma, non si trasferisce agli anni successivi.

Chi ha diritto al 50% e chi al 36%

Non basta vivere nella casa che si sta ristrutturando. Non basta però che la casa sia genericamente una "prima casa": per ottenere il 50% devono essere rispettati sia il requisito soggettivo sia quello dell'abitazione principale. In sintesi, nel 2026 il proprietario o titolare di usufrutto, uso o abitazione può ottenere il 50% se l'immobile è la sua abitazione principale; negli altri casi si applica normalmente il 36%.

Un dettaglio che spesso genera dubbi: il diritto di proprietà o il diritto reale devono esistere all'inizio dei lavori. La destinazione ad abitazione principale viene invece verificata al termine degli interventi: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota maggiorata può spettare anche quando non è possibile abitare nell'immobile durante il cantiere, purché l'immobile diventi abitazione principale alla fine dei lavori.

Restano al 36% gli interventi su seconde case, gli immobili locati che non sono abitazione principale del proprietario, le spese sostenute da inquilini e comodatari e quelle a carico del familiare convivente che non ha un diritto reale sull'immobile.

Il tetto di spesa: attenzione ai lavori a cavallo di più anni

Il tetto di 96.000 euro non si calcola solo sull'anno in corso. Se l'intervento prosegue da anni precedenti, per determinare quanto plafond resta disponibile occorre sommare anche le spese già sostenute per quello stesso intervento. Chi sta portando avanti una ristrutturazione pluriennale deve quindi tenere il conto complessivo, non solo delle fatture del 2026.

Il bonifico parlante: i dati che non possono mancare

Per avere diritto alla detrazione, il pagamento deve avvenire con un bonifico bancario o postale "parlante", diverso da un bonifico ordinario. I tre elementi obbligatori sono: la causale del versamento, con il riferimento alla norma che riconosce la detrazione; il codice fiscale del beneficiario della detrazione, cioè della persona che sosterrà la spesa e la indicherà nella propria dichiarazione; il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento, cioè dell'impresa, del professionista o del fornitore che riceve il denaro.

Non sono invece obbligatori, ma consigliati per evitare contestazioni in caso di controllo, il numero e la data della fattura: numero e data della fattura non rientrano nei tre dati essenziali indicati dall'Agenzia delle Entrate, ma inserirli è consigliabile perché collega in modo immediato pagamento e documento.

Per chi ha più intestatari della spesa e vuole che tutti fruiscano della detrazione, vanno indicati nel bonifico i codici fiscali di tutte le persone interessate, non solo di chi materialmente ordina il pagamento.

Documenti da conservare

Oltre alla ricevuta del bonifico parlante, vanno conservate le fatture o ricevute fiscali che attestano le spese, le eventuali autorizzazioni edilizie quando richieste e, per gli interventi su parti comuni o su immobili non di proprietà esclusiva, le dichiarazioni di consenso dei comproprietari. Questi documenti vanno conservati per almeno dieci anni, il periodo entro cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli.

Cosa va storto

L'errore più comune resta il pagamento con lo strumento sbagliato: carte di credito, assegni, contanti o un bonifico ordinario non abilitato alla ritenuta d'acconto dell'8% fanno perdere la detrazione, anche se il lavoro è perfettamente agevolabile e la fattura è corretta. Un secondo errore frequente riguarda chi paga i lavori senza essere proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile: in questi casi, anche se si vive stabilmente nella casa ristrutturata, l'aliquota applicabile resta il 36% e non il 50%, perché manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma.

Per chiarimenti specifici sulla propria situazione, prima di avviare i lavori è opportuno rivolgersi a un commercialista, a un CAF o direttamente agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate competenti per la provincia di Grosseto.

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