Soldi e scadenze · Grosseto

IMU a Grosseto: chi paga la seconda rata e chi non deve fare niente

Guida alla seconda rata IMU a Grosseto: scadenza, aliquote per tipo di immobile, chi è esente e come calcolare l'importo.

Foto Grosseto
Foto Somebody.gr / Wikimedia Commons, CC0
In breve
  • Saldo IMU 2026 entro il 16 dicembre, con conguaglio sulle aliquote deliberate dal Comune per l'anno in corso
  • Aliquote Grosseto 2026: abitazione principale A/1-A/8-A/9 0,6%, altri fabbricati 1,06%, terreni agricoli 0,86%
  • Esenti i proprietari della sola abitazione principale non di lusso
  • Riduzioni del 50% per comodato a parenti e immobili inagibili, del 25% per canone concordato

Chi possiede a Grosseto una casa diversa dall'abitazione principale, o un'abitazione principale di pregio (categorie A/1, A/8, A/9), deve versare entro il 16 dicembre 2026 la seconda rata dell'IMU. Chi invece abita nella propria unica casa non di lusso non deve fare nulla: è esente.

Chi paga e chi è esente

Sono soggetti all'imposta i proprietari, gli usufruttuari e i titolari di altri diritti reali su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli nel territorio del Comune di Grosseto. È invece esclusa l'abitazione principale, salvo che rientri nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico), come precisa la pagina del Comune dedicata al pagamento dell'imposta.

Le aliquote 2026 a Grosseto

Il Consiglio comunale ha approvato le aliquote per l'anno 2026 con la delibera n. 104 del 23 dicembre 2025, pubblicata sul prospetto ufficiale del Dipartimento delle Finanze. Queste le percentuali in vigore:

Tipologia di immobile Aliquota
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e pertinenze 0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluso D/10) 0,1%
Fabbricati gruppo catastale D (esclusa categoria D/10) 1,06%
Terreni agricoli 0,86%
Aree fabbricabili 1,06%
Altri fabbricati (seconde case, non abitazione principale) 1,06%

Per alcune categorie di immobili D/7 e D/8 locati a microimprese con contratto registrato, legate a specifici codici ATECO, il prospetto del Comune prevede un'aliquota ridotta allo 0,86%.

Come si calcola l'imposta

Secondo le indicazioni dello sportello telematico del Comune, la base di calcolo è la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale. Il Comune fa questo esempio per un appartamento di categoria A/2 (abitazione civile): rendita catastale 721,75 euro, rivalutata del 5% diventa 757,84 euro, moltiplicata per il coefficiente 160 dà un imponibile di 121.256,40 euro. Su questo imponibile va applicata l'aliquota deliberata per la categoria dell'immobile, e l'importo va infine rapportato ai mesi e alla percentuale di possesso nell'anno.

Per chi versa la seconda rata a conguaglio, il regolamento comunale prevede che l'importo finale tenga conto delle aliquote 2026, mentre l'acconto di giugno era calcolato sulle aliquote dell'anno precedente.

Le riduzioni: comodato, canone concordato, immobili inagibili

Lo sportello telematico comunale elenca tre casi in cui l'imposta si riduce:

  • Comodato a parenti in linea retta: riduzione del 50% della base imponibile per chi concede l'immobile (escluse le categorie A/1, A/8, A/9) in comodato gratuito a un figlio o genitore che lo usa come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il proprietario possieda una sola altra abitazione nello stesso Comune.
  • Canone concordato (legge 431/1998): l'imposta calcolata con l'aliquota comunale è ridotta al 75%.
  • Immobili storici, inagibili o inabitabili: riduzione del 50% della base imponibile, previa dichiarazione sostitutiva e sopralluogo di un tecnico comunale che accerti lo stato dell'immobile.

Per ottenere queste agevolazioni è necessario presentare la dichiarazione IMU con la documentazione richiesta: senza dichiarazione, l'agevolazione decade.

Cosa va storto

L'errore più comune è calcolare il saldo di dicembre con le stesse aliquote usate per l'acconto di giugno, senza verificare che il Comune abbia deliberato variazioni per l'anno in corso: la norma impone invece il conguaglio sulle aliquote 2026. Un secondo errore riguarda chi ha diritto a una riduzione (comodato, inagibilità, canone concordato) ma non ha presentato la dichiarazione IMU: senza quel documento l'agevolazione non si applica, anche se i requisiti ci sono tutti.

Come e dove pagare

Il versamento avviene in autoliquidazione, tramite modello F24 oppure con pagoPA accedendo con SPID, CIE o CNS al portale dei servizi del Comune. Sul sito comunale è disponibile un calcolatore per determinare l'importo dovuto e compilare l'F24.

Per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio ICI IMU TASI del Comune di Grosseto, in via Papa Giovanni XXIII 21/b. L'ufficio riceve il pubblico il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, con numero elimina code. I contatti telefonici sono 0564 488898, 0564 488810, 0564 488815, 0564 488856, 0564 488897 e il numero verde 800114422; l'indirizzo email è imu-tasi@comune.grosseto.it.

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