Esenzione ticket per reddito in Toscana: codici, soglie e rinnovo
Chi ha ISEE o reddito basso, o è disoccupato, può non pagare il ticket sanitario. Ecco codici, soglie, scadenze e come fare a Grosseto.

- Quattro codici nazionali (E01-E04) legati al reddito del nucleo familiare, validi fino al 31 marzo
- Tre codici regionali toscani (E90-E92) per disoccupati e cassintegrati con ISEE fino a 18.000 euro, validi fino al 31 dicembre 2026
- Il codice va richiesto dal medico al momento della prescrizione: senza, il ticket si paga comunque
- Per l'ASL Toscana sud est, controlli e contestazioni si gestiscono anche telefonicamente
Chi ha un reddito familiare basso, è disoccupato o percepisce una pensione minima o sociale può non pagare il ticket per visite, esami ed esami specialistici del Servizio sanitario nazionale: il diritto non è automatico per tutti e in alcuni casi va rinnovato ogni anno.
Chi ha diritto, e con quale codice
Le esenzioni nazionali legate al reddito sono quattro, secondo le FAQ pubblicate dalla Regione Toscana:
| Codice | Chi ne ha diritto | Soglia di reddito del nucleo familiare |
|---|---|---|
| E01 | Under 6 e over 65 | Non superiore a 36.151,98 euro annui |
| E02 | Disoccupati e familiari a carico | Inferiore a 8.263,31 euro, elevato a 11.362,05 euro con coniuge a carico, più 516,46 euro per ogni figlio a carico |
| E03 | Titolari di pensione sociale o assegno sociale e familiari a carico | Nessuna soglia aggiuntiva oltre al requisito |
| E04 | Titolari di pensione minima over 60 e familiari a carico | Inferiore a 8.263,31 euro, elevato a 11.362,05 euro con coniuge a carico, più 516,46 euro per ogni figlio a carico |
I certificati di esenzione E01 E02 E03 E04 hanno validità fino al 31/3 di ogni anno. Per E02 l'autocertificazione è sempre obbligatoria: si precisa che per ottenere l'esenzione E02 è necessario autocertificare il possesso dei requisiti. Pe riconoscere il diritto all'esenzione con codice E02, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato un'attività di lavoro dipendente per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) e sia iscritto all'Ufficio dell'impiego in attesa di nuova occupazione.
Per gli over 65 con esenzione E01 (e per chi ha E03 ed E04 con più di 65 anni) il rinnovo non è più annuale: secondo l'Asl Toscana sud est, i certificati di esenzione E01 E02 E03 E04 hanno validità fino al 31 marzo di ogni anno, ad eccezione dei certificati delle esenzioni E01 (ultra65enni con reddito inferiore a €36.151,98 annui) che sono illimitati, fino a che non cambia la condizione reddittuale.
I codici toscani per chi ha perso il lavoro: E90, E91, E92
Oltre ai codici nazionali, la Regione Toscana prevede tre esenzioni valide solo sul territorio regionale, pensate per chi è in difficoltà economica dopo la perdita del lavoro. Secondo le FAQ della Regione Toscana, per beneficiare dell'esenzione E90, E91, E92 per l'anno 2026 è necessario fare l'autocertificazione e acquisire il relativo attestato, che ha validità fino al 31 dicembre 2026.
Hanno diritto:
- E90: disoccupati e familiari a carico che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, con Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'impiego, nucleo familiare con ISEE fino a 18.000 euro;
- E91: lavoratori in cassa integrazione o contratto di solidarietà difensivo e familiari a carico, ISEE fino a 18.000 euro;
- E92: lavoratori in mobilità iscritti nelle liste, con Dichiarazione di immediata disponibilità, ISEE fino a 18.000 euro.
Queste tre esenzioni, a differenza delle E01-E04, non si rinnovano mai da sole: le esenzioni E90-E92 scadono il 31 dicembre (non il 31 marzo) valgono solo sul territorio toscano e richiedono obbligatoriamente l'autocertificazione: non sono mai rinnovate in automatico.
Come si autocertifica l'esenzione
L'autocertificazione si può fare in più modi, validi anche per l'area di Grosseto (Asl Toscana sud est):
- online, con la tessera sanitaria attivata e un lettore di smart card, sul sito della Regione Toscana o tramite l'app Smart SST o Toscana Salute;
- ai Totem PuntoSi, dove presenti;
- agli sportelli anagrafe dei presidi Asl.
Il codice di esenzione, una volta attribuito, non viene più dichiarato dal cittadino al momento della visita: il codice di esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino al momento della fruizione della prestazione specialistica, ma viene indicata dal medico al momento della prescrizione come risultante dalla banca dati regionale.
Come si calcola il reddito familiare
Il calcolo non riguarda solo lo stipendio. Secondo la Regione Toscana, il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo familiare nel corso dell'anno precedente. Vanno inclusi anche i redditi da fabbricati, compresa la prima casa, e quello soggetto a cedolare secca. Un dettaglio che fa perdere l'esenzione a chi non lo sa: il reddito del coniuge conta sempre, anche se non convivente, come chiarito dalla stessa pagina.
Cosa va storto
L'errore più comune è pensare che basti avere l'attestato di esenzione in tasca. Non è così: se il medico non inserisce il codice al momento della prescrizione, il ticket si paga comunque, e la ricetta non può essere corretta né alla prenotazione né allo sportello. Conviene quindi portare sempre con sé l'attestato e farlo controllare al medico prima che scriva la ricetta.
Un secondo errore riguarda chi cambia condizione durante l'anno, ad esempio trova lavoro o supera la soglia di reddito: se non si segnala la variazione, scatta il rischio di un controllo successivo. L'Asl Toscana sud est verifica a posteriori, tramite i dati dell'anagrafe tributaria, le prestazioni fruite con un'autocertificazione che poi risulta non veritiera, e invia una contestazione con gli importi da pagare. Per chi riceve un avviso di questo tipo, l'ufficio controllo esenzioni dell'Asl sud est risponde al numero 0577 767698, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.45.
Il precedente: il ticket aggiuntivo per fascia di reddito non c'è più
Una misura che generava confusione negli anni scorsi, il ticket aggiuntivo legato alle fasce di reddito più alte, non esiste più dal 2020: dal 1 settembre 2020 è abolito il ticket aggiuntivo per fascia economica sia per le prestazioni specialistiche ambulatoriali che per le prestazioni farmaceutiche. Il provvedimento riguarda le prestazioni erogate da quella data in poi, quindi oggi la distinzione rilevante è solo quella tra chi ha diritto all'esenzione totale per reddito e chi no.



