Dimissioni: la procedura online obbligatoria e cosa succede se la si salta
Chi lavora come dipendente e si dimette deve usare il portale del Ministero del Lavoro: lettera cartaceo non basta. Preavviso, giusta causa e NASpI spiegati passo per passo.

- <parameter name="item">La lettera di dimissioni consegnata a mano o via email non ha valore legale dal 2016: serve il portale telematico del Ministero del Lavoro
Chi lavora come dipendente nel settore privato e decide di dimettersi non può più farlo con una lettera consegnata a mano, una email o una telefonata al titolare: dal 12 marzo 2016 la procedura è obbligatoriamente telematica, va fatta sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e senza quel passaggio le dimissioni non hanno effetto legale.
Cosa deve fare chi si dimette, in ordine
Il lavoratore deve prima di tutto procurarsi le credenziali per accedere al sistema. Da fonti concordanti risulta che oggi bisogna collegarsi a servizi.lavoro.gov.it e autenticarsi con SPID o CIE, portale raggiungibile anche dal sito cliclavoro.gov.it. Una volta dentro, si seleziona la voce dedicata alle dimissioni volontarie, il sistema recupera automaticamente i dati del rapporto di lavoro dalle Comunicazioni Obbligatorie e si inserisce la data dell'ultimo giorno di lavoro. Il modulo compilato viene inviato automaticamente via PEC al datore di lavoro e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, con una ricevuta che riporta codice identificativo e marca temporale.
Chi non ha SPID o preferisce farsi assistere può rivolgersi, come previsto dal Ministero del Lavoro fin dall'introduzione della norma, a un soggetto abilitato: patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale o commissione di certificazione, che cura la compilazione e l'invio al posto del lavoratore.
Una volta inviate le dimissioni, è il datore di lavoro a dover chiudere la pratica: quando un lavoratore si dimette, il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione UNILAV di cessazione del rapporto entro 5 giorni. È un controllo utile per chi vuole verificare che tutto sia stato registrato correttamente.
Il preavviso: nessun numero unico
Non esiste una durata di preavviso fissata da una legge nazionale uguale per tutti: va presentata rispettando i giorni di preavviso previsti dal proprio contratto (CCNL). I giorni esatti dipendono quindi dal contratto collettivo applicato, dall'inquadramento e dall'anzianità di servizio: per il numero preciso occorre controllare il proprio CCNL o chiedere all'ufficio del personale, perché la cifra cambia da settore a settore.
Dimissioni per giusta causa: quando cambia tutto
Le dimissioni per giusta causa sono un caso diverso, disciplinato dall'articolo 2119 del Codice civile: si configurano quando la condotta datoriale è così grave da far venir meno la fiducia che il lavoratore ripone nella correttezza della controparte. Rientrano in questa categoria, a seconda della gravità del caso concreto, il mancato pagamento reiterato della retribuzione, gravi violazioni degli obblighi di sicurezza, molestie o comportamenti persecutori sul luogo di lavoro, modifiche illegittime delle condizioni contrattuali e trasferimenti disposti senza adeguata giustificazione. In questi casi il lavoratore è dispensato dal preavviso e ha diritto a una tutela economica a carico del datore di lavoro.
Chi sceglie questa strada deve poter dimostrare le ragioni delle dimissioni: possono servire buste paga, comunicazioni scritte, PEC, denunce, certificazioni, testimonianze e altri documenti idonei a ricostruire l'inadempimento.
NASpI dopo le dimissioni: chi ne ha diritto e in che tempi
La regola di base è che le dimissioni volontarie, a differenza del licenziamento, normalmente non danno diritto alla NASpI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, perché manca il requisito della perdita involontaria del lavoro. La giusta causa è l'eccezione principale.
| Situazione | Diritto alla NASpI | Requisito contributivo |
|---|---|---|
| Dimissioni volontarie "semplici" | Non spetta | — |
| Dimissioni per giusta causa | Spetta, se sussistono i requisiti | Almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti |
| Dimissioni in periodo tutelato di maternità/paternità (entro il primo anno di vita del figlio) | Spetta | Almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti |
Il lavoratore che perde l'occupazione a seguito delle dimissioni per giusta causa ha diritto alla NASpI se è in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. La domanda all'INPS va presentata online e entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, pena la decadenza dal diritto.
C'è una novità in vigore dal gennaio 2025 che riguarda chi si è già dimesso in passato e poi perde un altro lavoro: per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti quella per cui si chiede la NASpI. Restano esclusi da questa stretta i casi di giusta causa e di dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità.
Cosa va storto
L'errore più comune è pensare che basti avvisare il capo a voce o scrivere una email: senza il passaggio sul portale del Ministero del Lavoro le dimissioni non sono efficaci e il rapporto di lavoro resta formalmente in piedi, con il rischio di contestazioni su assenze non giustificate. Il secondo errore riguarda i tempi della NASpI: chi matura i requisiti per la giusta causa ma lascia passare i 68 giorni dalla cessazione perde il diritto all'indennità, anche se tutti gli altri requisiti erano in regola. Infine, chi si dimette per giusta causa senza raccogliere prima la documentazione (buste paga non pagate, PEC, contestazioni scritte) rischia di non riuscire a dimostrarlo all'INPS e di vedersi classificare le dimissioni come volontarie, con la conseguente esclusione dalla NASpI.



