Soldi e scadenze · Grosseto

Bonus nido dell'Inps: quanto spetta per fascia ISEE e come si chiede

Per i genitori di bambini sotto i tre anni il contributo arriva fino a 3.600 euro l'anno. Importi, documenti e scadenze aggiornati al 13 ottobre 2026.

Cassero of Grosseto
Foto d'archivio · Foto Alienautic / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
In breve
  • Il contributo va da 1.500 a 3.600 euro l'anno in base all'ISEE e alla data di nascita del bambino
  • Dal 2026 la domanda non va più rinnovata ogni anno: vale fino ad agosto dell'anno in cui il bambino compie tre anni
  • I documenti di spesa per le mensilità 2026 vanno caricati entro il 30 aprile 2027
  • Se la struttura non è abilitata secondo la normativa regionale il contributo non viene riconosciuto

Chi ha un figlio sotto i tre anni e paga la retta di un nido, di una sezione primavera, di uno spazio gioco o di un servizio educativo domiciliare può chiedere all'Inps un contributo che arriva fino a 3.600 euro l'anno. La domanda per le mensilità 2026 è aperta sul portale dell'Istituto ed è stata di fatto un anno importante per questa misura: dal 2026 non va più ripresentata ogni dodici mesi.

Quanto spetta, fascia per fascia

L'importo dipende dalla data di nascita del bambino e dal valore dell'ISEE minorenni, secondo la pagina del servizio pubblicata sul portale dell'Inps, aggiornata al 28 maggio 2026.

Data di nascita del bambino Fascia ISEE Importo annuo Rate
Dal 1° gennaio 2024 fino a 40.000 euro 3.600 euro 10 rate da 327,27 € + 1 da 327,30 €
Dal 1° gennaio 2024 assente, difforme, discordante, non calcolabile o oltre 40.000 euro 1.500 euro 10 rate da 136,37 € + 1 da 136,30 €
Prima del 1° gennaio 2024 fino a 25.000,99 euro 3.000 euro 10 rate da 272,73 € + 1 da 272,70 €
Prima del 1° gennaio 2024 da 25.001 a 40.000 euro 2.500 euro 10 rate da 227,27 € + 1 da 227,30 €
Prima del 1° gennaio 2024 assente, difforme, discordante, non calcolabile o oltre 40.000 euro 1.500 euro 10 rate da 136,37 € + 1 da 136,30 €

Il contributo viene erogato al massimo per undici mensilità l'anno e non può comunque superare l'importo della retta pagata. Chi incassa il bonus nido non ha diritto alla detrazione fiscale del 19% per le stesse spese.

L'ISEE da considerare non è quello ordinario ma quello per prestazioni familiari e per l'inclusione. La Circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026 ha chiarito come viene calcolato: dall'ISEE per prestazioni familiari si sottrae l'importo dell'Assegno Unico diviso per la scala di equivalenza. Il risultato è un valore più basso di quello ordinario, che fa rientrare più famiglie nelle fasce con l'importo pieno.

Chi può fare domanda

Il servizio, spiega l'Inps, permette di presentare la domanda di contributo per il pagamento di rette per la frequenza di servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni erogati da strutture pubbliche o private o per forme di assistenza domiciliare, ed è rivolto ai genitori di un minore in possesso dei requisiti richiesti. Il richiedente deve risiedere in Italia e avere cittadinanza italiana o di uno Stato Ue; per i cittadini extra Ue serve un permesso di soggiorno di durata almeno semestrale, tra cui permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, protezione internazionale, lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari o protezione speciale. Se il permesso è scaduto ma il rinnovo è già stato chiesto, il bonus si può comunque ottenere; in caso di mancato rinnovo scatta la revoca con restituzione delle somme.

Le strutture ammesse

Il contributo è riconosciuto solo per nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché in possesso di regolare titolo abilitativo secondo la normativa regionale. Prima di accogliere la domanda, l'Inps verifica che la struttura indicata sia effettivamente abilitata: per fare la domanda è necessario richiedere alla struttura educativa frequentata dal bambino i riferimenti precisi della sua abilitazione, che bisognerà inserire nella domanda per le verifiche dell'Inps. Se la struttura non risulta abilitata, il contributo non può essere riconosciuto.

Documenti da allegare

Insieme alla domanda va presentata una fattura mensile oppure, quando l'asilo non ha obbligo di fatturazione, una ricevuta o un avviso di pagamento accompagnato dal giustificativo del versamento effettuato con modalità tracciabili. La fattura deve contenere denominazione, indirizzo e codice fiscale o partita Iva dell'asilo, essere intestata al richiedente o al minore, e riportare mese e anno della prestazione, nome o codice fiscale del bambino e importo pagato. Sono considerati pagamenti validi il bonifico bancario o postale, carta di credito o debito, PagoPA con codice IUV, bollettino postale, assegno bancario non trasferibile oppure, solo per i nidi aziendali, l'attestazione del datore di lavoro. Chi presenta la domanda deve essere anche la persona che ha pagato ed è intestataria dei documenti di spesa.

Come si presenta la domanda

La domanda si invia solo online, tramite il portale Inps con Spid, Cie o Cns, oppure rivolgendosi a un patronato. In caso di più figli serve una domanda distinta per ciascuno. Al momento dell'invio basta allegare la documentazione di spesa almeno per la prima mensilità richiesta; per i nidi pubblici con pagamento posticipato è sufficiente la posizione in graduatoria o l'attestazione di frequenza.

Per le domande di contributo asilo nido, ogni anno basterà scegliere le mensilità per le quali si chiede il contributo e caricare i documenti di spesa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello delle mensilità richieste. Per le mensilità 2026, quindi, la documentazione va completata entro il 30 aprile 2027.

Il precedente: prima si rinnovava ogni anno

Fino al 2025 la domanda andava ripresentata da capo ogni anno solare. Con la circolare Inps 27 marzo 2026, n. 29, le domande presentate dal 1° gennaio 2026 restano valide fino al mese di agosto dell'anno in cui il bambino compie tre anni: negli anni successivi al primo basta accedere alla domanda già registrata sul portale e indicare i mesi per cui si chiede il contributo nell'anno in corso. Resta fermo che chi chiede il bonus per la prima volta deve comunque presentare una nuova domanda.

Tempi di pagamento

Il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Per l'accoglimento della domanda il termine decorre da quando la documentazione risulta completa, in particolare rispetto al titolo abilitativo della struttura; per ciascuna mensilità il termine di 30 giorni decorre invece dalla data in cui viene allegata la relativa documentazione di spesa.

Il bonus per i bambini con patologie croniche

Chi ha un figlio che non può frequentare il nido per una grave patologia cronica può chiedere, in alternativa, il contributo per il supporto presso la propria abitazione. Serve l'attestazione del pediatra di libera scelta che dichiari l'impossibilità di frequenza per l'intero anno solare e la residenza del genitore richiedente con il bambino. A differenza del bonus nido, questo contributo è erogato in un'unica soluzione e si basa sull'ISEE in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente alla domanda. Chi ha già usato il bonus nido per almeno una mensilità nello stesso anno solare non può chiedere, nello stesso anno, anche il supporto domiciliare.

Decadenza e subentro

L'erogazione si interrompe dal mese successivo a quello in cui l'Inps viene a conoscenza di un evento che fa perdere il diritto: perdita della residenza, decesso del richiedente, decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo all'altro genitore o affidamento a terzi. Le somme versate indebitamente vengono recuperate dall'Istituto. Se si verifica una causa di decadenza, un altro genitore avente diritto può subentrare presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall'evento.

Cosa va storto

L'errore più comune è presentare la domanda senza aver prima aggiornato l'ISEE: non comporta il rigetto, ma l'assegnazione automatica dell'importo minimo di 1.500 euro, che l'Inps ricalcola solo per le mensilità non ancora liquidate quando l'ISEE viene caricato in un secondo momento, senza riconoscere arretrati sulle rate già pagate. Un secondo errore riguarda i dati della struttura: se mancano o sono sbagliati gli estremi del titolo abilitativo, l'Inps non riconosce il contributo finché non vengono corretti. Infine, dimenticare la scadenza del 30 aprile per caricare le fatture dell'anno precedente fa perdere il diritto alle mensilità non documentate in tempo.

Contatti

Oltre al portale online, è possibile avere informazioni o assistenza tramite un istituto di patronato oppure contattando il Contact Center Integrato INPS (803.164 da fisso; 06.164164 da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore).

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